Probabilmente tutti avete sentito parlare dei limiti alla circolazione del contante, o delle c.d. leggi antiriciclaggio: da una trentina d’anni, si cerca di limitare la circolazione del contante e di spostare i pagamenti sui mezzi c.d. tracciati (pagamenti bancari, carte di credito, assegni, bonifici), sia per ragioni di lotta all’evasione fiscale sia per combattere il riciclaggio del c.d. denaro sporco (cioè denaro che proviene dalla consumazione di un reato). Oggi parliamo di un aspetto particolare di questa disciplina, cioè la circolazione degli assegni bancari. (Notate che esistono anche altri tipi di assegni, come l’assegno circolare, ma ne parleremo magari un’altra volta).
Quando mi sono laureato io, nel 1988, la situazione era chiara: l’assegno bancario 
Ecco l’assegno bancario nella forma standard: c’era ancora la lira…
era un tipo di titolo di credito (categoria nella quale rientrano, tra l'altro, anche le cambiali) la cui trasferibilità era fondata sulla girata. Funzionava così: io emettevo l’assegno a Tizio, il che vuol dire che io davo  alla mia banca l’ordine di pagare a Tizio la somma indicata sull’assegno. Però Tizio poteva a sua volta cedere l’assegno a altri. Firmando sul retro dell’assegno, nello spazio riservato appunto alle girate, senza indicare il nome del prenditore (c.d. girata in bianco), l’assegno diventava di fatto al portatore: chiunque poteva validamente incassarlo, purché le girate fossero continue. 
Negli anni Novanta, tutto questo finì. Emettere gli assegni senza la clausola di NON TRASFERIBILITÀ diventò un illecito. Al di sopra di un certo importo (ora generalmente 1.000 Euro) gli assegni devono essere muniti della dicitura "non trasferibile": possono essere incassati solo dalla persona a cui sono intestati, e questa non li può ulteriormente girare. E’ diventato persino complicato trovare assegni che non abbiano questa dicitura (di fatto, la legge li consente ancora, ma solo in certi casi limitati).
Così l’assegno bancario standard oggi ha questa forma:
E questo è il “nuovo” assegno bancario, con la clausola di non trasferibilità
Come vedete, campeggia in bella vista la clausola “NON TRASFERIBILE”.
Però ogni tanto capita ancora che qualcuno, per doppia distrazione (sua e della sua banca), abbia nel suo carnet di assegni un assegno senza la clausola di non trasferibilità.
Bene, fate attenzione perché sono rischiosi. Se non state attenti, e spiccate uno di questi assegni per un importo superiore al massimo consentito, o se li ricevete e li portate all’incasso in banca, vi può succedere di ricevere una bella lettera dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che vi irroga una sanzione. Sì, perché l’art. 49.5 del D.lgs. n. 231/2007 prevede che gli assegni bancari devono recare la clausola di non trasferibilità e, se questa non c’è, l’art. 63 della stessa legge prevede sanzioni amministrative pesanti (da 3.000 a 50.000 Euro), ridotte, nel caso di illeciti non gravi (quando cioè si tratta di importi inferiori a 30.000 Euro, e poi per altre ragioni, indicate all’art. 67), al 10% dell’importo dell’assegno. Poi se si è veloci si può chiedere di pagare la sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 68), ma insomma, meglio evitare no? Basta un po’ di attenzione…

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Hai bisogno di contattarmi?

Se vuoi avere informazioni, se hai domande curiosità, scrivimi!

Invia Mail

Seguimi sui miei Canali: