Molti sanno che la Costituzione USA conteneva, in origine, numerose norme sulla  schiavitù. Per esempio, l’art. I.2 stabiliva che il numero di Rappresentanti assegnato a ogni Stato dipendesse non solo dal numero delle “persone libere” ma anche da quello delle “altre persone”; l’art. I.9 prevedeva che nessuna limitazione al commercio degli schiavi potesse essere introdotta prima del 1808; e l’art. IV.2 prescriveva che lo schiavo (“Person held to Service or Labour”) fuggito in un altro Stato dovesse essere riconsegnato al legittimo proprietario. 

Queste norme vennero tutte abrogate alla fine della Guerra di Secessione, e alcune ancor prima.
Molti non sanno però che della schiavitù si continua a parlare nella Costituzione USA ancora oggi, in una norma che non è stata affatto abrogata, ed anzi è stata introdotta DOPO la fine della Guerra di Secessione. 
Si tratta  dell’Emendamento 13 (introdotto nel 1865), che così recita alla prima sezione:

Né la schiavitù [slavery] né la servitù involontaria [involuntary servitude], salvo che come punizione per un delitto di cui il soggetto sia stato debitamente condannato, esisterà all’interno degli Stati Uniti, o in luogo soggetto alla loro giurisdizione

La norma, pertanto, è ancora in vigore. 
Come vedete, si tratta di un tipo di “schiavitù” ben diverso dalla schiavitù pre-Guerra di Secessione: per esempio, non è ereditaria; inoltre, è possibile solo su soggetti che siano stati condannati dopo un regolare processo. Non sono differenze da poco (anche se sappiamo tutti che, per molti negli USA, i processi, anche se magari "regolari", non sono affatto equi). 
Di fatto, però, è comunque una forma di schiavitù ed è espressamente sancita nella Costituzione. Ad essa attualmente sono soggetti moltissimi detenuti negli Stati Uniti.

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