Magari avrete sentito qualcuno – per esempio Silvana De Mari; fra i c.d. No Vax è una specie di litania – dire che i vaccini anti-SARS-Cov-2 sono così pericolosi che la legge ha introdotto uno “scudo penale” per il personale sanitario che li somministra.
Però, come in tanti altri casi di voci diffuse sulla pandemia, si tratta di una bufala.
Premessa: gli atti illeciti danno origine a due distinte responsabilità, quella civile e quella penale. Quella civile non è toccata dal cosiddetto “scudo penale” e ne ho già parlato in un video, a proposito dell’indennizzo che spetta a chiunque sia stato danneggiato dai vaccini.
La regola fondamentale, per la responsabilità penale, è posta dall’art. 43 del Codice penale (c.p.): la responsabilità penale discende da atti commessi con dolo oppure con colpa.
Se c’è dolo, nessun problema: il medico o l’infermiere che vi cagiona un danno di proposito finisce in prigione. Ci mancherebbe altro.
La colpa a sua volta può consistere, come dice sempre l’art. 43 c.p., in negligenza, imprudenza o imperizia (cioè, diciamo, scarsa abilità).
Dal 2017, per risistemare la questione della colpa in ambito medico dopo decenni di sentenze, il legislatore ha introdotto l’art. 590-sexies c.p., che suona così:
Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 [omicidio colposo o lesioni colpose] sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
Quindi, se l’omicidio colposo o le lesioni colpose si verificano per imperizia nell’ambito della professione sanitaria, il personale che ha agito va esente da responsabilità penale, a condizione che abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida emanate dall’autorità competente ovvero le c.d. “buone pratiche”.
Questa è la norma che si applica sempre, in ogni caso di responsabilità medica. Ma notate che questa norma non esclude la punibilità se l’evento dannoso si è verificato per il dolo o la negligenza/imprudenza del medico. E comunque, anche se il dolo non c’è, e non c’è nemmeno la negligenza o l’imprudenza, il medico è comunque responsabile se non ha rispettato le linee guida o le “buone pratiche”.
Ci siamo fin qui?
Bene. A questo punto interviene, in piena pandemia, il legislatore che, con un decreto-legge (n. 44/2021, convertito dalla Legge n. 76/2021) stabilisce all’art. 3:
Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARSCoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.
Si tratta proprio della norma che ha introdotto il famigerato “scudo penale” che tanto indigna i No Vax.
Per caso avete l’impressione che questa norma non dica niente di più di quel che diceva l’art. 590-sexies c.p.? Bravi, avete proprio ragione: la nuova norma infatti non fa che ripetere quel che già abbiamo visto, cioè che, se la somministrazione del vaccino avviene nel rispetto di quanto disposto dalle indicazioni dell’autorità sanitaria, e purché non ricorra un caso di dolo o colpa grave, il medico o il sanitario che somministra il vaccino non è responsabile penalmente. E se ci pensate, questo è del tutto ragionevole: perché mai un medico o un infermiere dovrebbero incorrere in una responsabilità penale se si limitano a fare quello che gli è richiesto dalla legge?
Perché infatti c’è un’altra cosa da considerare: per il personale sanitario, nell’ambito della campagna vaccinale contro SARS-Cov-2, somministrare il vaccino a chi ne fa richiesta è un obbligo, cioè un dovere. E la legge penale stabilisce precisamente che chi commette un reato per adempiere un dovere non può essere punito (art. 51 c.p.).
Ma allora perché il Parlamento ha ritenuto di emanare una legge che non dice nulla di nuovo rispetto a quanto già diceva l’art. 590-sexies del c.p.? Semplice: per rassicurare la professione sanitaria, di fronte a un attacco mediatico senza precedenti, che procedere, rispettando le linee guida dell’OMS e del Ministero, alla campagna vaccinale, non li avrebbe affatto esposti a responsabilità penali. Una funzione, quindi, di semplice rassicurazione. Ma niente di più.
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