Oggi inauguriamo una rubrica nuova: i casi pratici. Vediamo se sapete risolvere questo piccolissimo problema: scrivete nei commenti la vostra soluzione (avvocati, magistrati e notai sono pregati di astenersi.?)*
Caio entra in un negozio di antiquariato, vede un quadro, si informa del prezzo dal negoziante e gli dice: "Lo compro!" Siccome però non ha con sé la carta di credito, dice al negoziante che ritornerà più tardi per pagare e ritirare il quadro; il negoziante accetta.
Nel frattempo però un commesso del negozio, non informato di quanto concordato fra Caio e il negoziante, vende il quadro a un altro acquirente, Tizio.
Che diritti può esercitare Caio nei confronti di Tizio e del negoziante?
* Ho rimaneggiato il testo da uno degli esercizi contenuti nel sempre benemerito Esercizi di diritto privato di Pietro Trimarchi, Milano, Giuffrè, 1982, purtroppo ormai esaurito.

6 commenti

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  • intanto ti segnalo che c’è un refuso nella stesura del testo: “Nel frattempo però un commesso del negozio, non informato di quanto concordato fra Tizio e il negoziante, vende il quadro a un altro acquirente, Tizio”. L’accordo informale il negoziante lo aveva preso con Caio.
    Comunque secondo me il quadro dovrebbe restare a Tizio perché il commesso, se regolarmente assunto, dovrebbe essere preposto alla vendita della merce del negozio. L’accordo fra il titolare del negozio e Caio era stato preso, suppongo, a voce in via informale

    • Grazie Luigi! Ho corretto il refuso, che effettivamente rendeva incomprensibile quel passaggio. Il quadro rimane certamente a Tizio, che era in buona fede, ma l’accordo fra il negoziante e Caio era valido e quindi Caio ha diritto al risarcimento del danno.

        • Non ti preoccupare, il caso era proposto proprio a chi non ne sapeva niente (per gli altri è troppo facile). I contratti di compravendita di beni *mobili* (per gli immobili è un altro discorso), salvo eccezioni, non richiedono la forma scritta, quindi si concludono col semplice consenso, comunque espresso. Qui ovviamente prescindiamo dai problemi di prova: supponiamo che Caio fosse accompagnato da due amici e quindi non abbia problemi a dimostrare l’esistenza dell’accordo col negoziante. Quindi il contratto di compravendita è regolarmente concluso. Deve ancora essere eseguito: Caio deve versare il prezzo e l’antiquario deve consegnargli il quadro. A questo punto Caio torna coi soldi ma il quadro non c’è più. Il negoziante è in torto: non poteva vendere ad altri un quadro che era già proprietà di Caio; perciò gli deve risarcire il danno. Dal suo canto, Tizio, che ha comperato il quadro in buona fede da uno (il negoziante) che appariva essere il proprietario del quadro anche se in realtà non lo era (perché l’aveva già venduto a Caio), ne ha regolarmente acquisito il possesso: quindi ha diritto a mantenere la proprietà del quadro, anche se il suo acquisto è successivo rispetto a quello di Caio (art. 1155 c.c.). In altre parole, Caio non può rivendicare il quadro da Tizio.

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